C’è finalmente una risposta da parte del diritto tributario sulla questione della corretta fatturazione delle spese (come l’indennità chilometrica), che in passato ha spesso preoccupato molti di noi.
Il Decreto Legislativo del 13/12/2024 n. 192 nel nuovo art. 54 ter (rimborsi e riaddebiti) stabilisce che i rimborsi spese e le spese vive (come l’indennità chilometrica) non sono conteggiati come reddito e di conseguenza non soggetti a tasse e contributi.
A partire dal 1° gennaio 2025, la fatturazione analitica dei costi dovrà essere riportata separatamente in base all’oggetto del servizio e ai corrispondenti importi delle fatture.
“Il Decreto Legislativo 13/12/2024 nr.192 al nuovo art.54 ter (rimborsi e riaddebiti) stabilisce che l’addebito analitico delle spese in fattura comporti, a partire dal 01/01/2025, la necessità di esporre distintamente le stesse rispetto all’oggetto della prestazione e ai compensi relativi a questa. I rimborsi spese, inoltre, non sono più soggetti a un fondo pensione e a una detrazione fiscale (solo all’IVA) a condizione che siano pagati con sistemi tracciabili. Diversamente continuano ad essere imponibili”.
Pertanto, se si possono richiedere spese come indennità chilometriche, biglietti del treno, taxi, hotel e ristoranti, parcheggi, pedaggi, ecc. parlate con il vostro commercialista su come dichiararle separatamente dall’importo della fattura su cui vengono calcolate le imposte e i contributi previdenziali.